Originale autografo…, in Ministero d. Colonie, Pos. 54/29- Fasc.113

19/3 – 918

«Alla progettata Società Italiana pel commercio nell’Etiopia del sud, quando sarà costituita, e dopo accettato che il suo Regolamento non contrasta colla propaganda missionaria cattolica i missionari della Consolata di Torino daranno cordialmente ed efficacemente appoggio – senza però assumersene l’obbligo giuridico – in quanto ciò sarà loro possibile secondo la disponibilità del proprio personale, e senza detrimento dei loro doveri di religiosi missionari, come delle opere di loro particolare iniziativa a vantaggio delle Missioni.

Resta esclusa qualunque  cointeressenza dei missionari e dell’Istituto nei fondi della Società, ed esclusa pure ogni responsabilità dei missionari nei danni e perdite che la Società dovesse subire, a meno del caso di azione dolosa del missionario, nel qual caso sarà egli solo responsabile e non l’Istituto della Consolata.

I missionari non avranno parte negli utili e guadagni della Società, all’infuori di ciò che loro spetterà e sarà convenuto coll’Istituto – come pure non ad essi ma all’Istituto sarà pagato – come equa mercede per le prestazioni personali e reali dei missionari nel procurare gli interessi della Società stessa.

La Società si impegna = di favorire l’insediamento di missionari nei luoghi ad essi designati dai Superiori in vista della propaganda missionaria – di adoperarsi, a mezzo dei suoi agenti, per con[ci]liar loro la stima e la fiducia della popolazione locale – di usare della propria influenza per impedire che siano molestati, danneggiai, od ostacolati nella loro opera missionaria.

Per le forniture ed acquisti di merci, come pel loro trasporto a destinazione la Società praticherà prezzi di favore pei missionari, in quanto da essa può dipendere; e ciò sia per merci d’importazione nell’Abissinia sia d’esportazione».

Questi accenni non sono che in via di massima e provvisorii, e restano da approvare dal Superiore Generale dell’Istituto: in seguito saranno fissati e stabiliti definitivamente.

Le sovraesposte promesse di prestazioni ed opere dei missionari della Consolata non saranno da essi assunte senza averne ottenuto prima il pieno assenso della S. Propaganda Fide, e cesseranno d’aver effetto sempre ché ciò più non gradisca alla S. Propaganda –